Art. 16.
(Parcheggi personalizzati).

      1. I parcheggi personalizzati possono essere esclusivamente concessi alle persone disabili detentrici del contrassegno permanente le quali dichiarino che nessun componente del nucleo familiare possiede box, autorimesse o posti auto ovvero che gli stessi sono situati in luoghi con barriere architettoniche o a una distanza tale da costituire una barriera.
      2. I parcheggi personalizzati sono autorizzati sia nei pressi dell'abitazione del disabile sia presso il luogo di lavoro di studio nonché nel luogo dove svolge attività di volontariato.